Art. 1.

      1. Nel processo penale a carico di minorenni l'autorità giudiziaria, preferibilmente prima di promuovere l'azione penale, può fare ricorso, con il consenso delle parti, alla mediazione giudiziaria, se ritiene che tale misura permetta di ottenere, a seguito dell'incontro tra imputato e persona offesa dal reato, il superamento del conflitto determinatosi tra loro e la conciliazione, conseguendo in tal modo il risultato di porre fine al pregiudizio subìto dalla vittima, di eliminare il disordine sociale determinato dalla violazione della legge e di contribuire al recupero dell'autore del reato.
      2. La mediazione giudiziaria penale è finalizzata a realizzare, altresì, la conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato nei casi più gravi e quando comunque ciò risulti necessario per conseguire la finalità indicata al comma 1.